Ufficio federale delle comunicazioni

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Documentazione tecnica

La documentazione tecnica deve provare la conformità del prodotto alle esigenze essenziali. Deve coprire la concezione, la fabbricazione ed il funzionamento del prodotto. Redatta in una delle lingue ufficiali della Svizzera o in inglese, è composta da:

  • una descrizione generale dell'impianto di telecomunicazione, preferibilmente corredata di fotografie, che permetta di identificarlo (ad es., istruzioni per l'uso, fotografie, descrizione, prospetto);
  • disegni di progettazione e fabbricazione, nonché elenchi di componenti, sottounità, circuiti, ecc.;  (ad es., schemi elettrici, schemi blocco, elenchi dei componenti, piani d'insediamento dei componenti, layout del circuito stampato, informazioni sul firmware degli eventuali software, cronistoria delle modifiche materiali e software del prodotto);
  • le descrizioni e spiegazioni necessarie alla comprensione di tali disegni e elenchi e del funzionamento dell'impianto di telecomunicazione;
  • un elenco delle norme tecniche stabilite dall'Ufficio applicate interamente o solo in parte, come pure una descrizione e una spiegazione delle soluzioni adottate per soddisfare le esigenze fondamentali qualora queste norme non siano state applicate o solo in parte;
  • i risultati dei calcoli di concezione, delle prove effettuate, ecc.; (spiegazioni sulle prove condotte);
  • le relazioni sulle prove effettuate (elenco e risultati delle prove condotte come pure le relazioni di prove che riguardano le esigenze fondamentali).

Il responsabile dell'immissione in commercio deve potere presentare questa documentazione tecnica su richiesta dell'UFCOM entro un termine ragionevole (normalmente 15 giorni). Questa documentazione tecnica deve essere disponibile per dieci anni a decorrere dal giorno di fabbricazione dell'ultimo esemplare dell'impianto di telecomunicazione.


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Aggiornato l'ultima volta il: 17.09.2010

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