L'organo di conciliazione delle telecomunicazioni
La nuova legge sulle telecomunicazioni (LTC) prevede l'istituzione di un organo di conciliazione per le controversie concernenti le telecomunicazioni. Si tratta di offrire una procedura extragiudiziaria che permetta ai consumatori di farsi valere in caso di controversia, in particolare nei casi in cui il valore pecuniario della stessa non giustifica un'azione legale.
Marion Marty e Stéphane Bondallaz, divisione Servizi di telecomunicazione
Dopo il 1998, anno in cui è stato liberalizzato il mercato delle telecomunicazioni, gli attori di questo settore non hanno fatto nulla per istituire servizi alternativi per la composizione delle controversie. Si è dovuto attendere fino al maggio 2005 quando, su iniziativa di un gruppo di fornitori, è stato creato il cosiddetto "Ombudscom" , un organo che tuttavia rappresenta solo una parte degli attori del mercato delle telecomunicazioni. Il legislatore a dunque deciso porre rimedio a questa situazione, incaricando l'UFCOM di istituire un organo di conciliazione o di affidare questo compito a terzi (art. 12c nuova LTC). A livello di ordinanza, il Consiglio federale ha precisato che per svolgere questo compito l'UFCOM avrà 15 mesi di tempo dall'entrata in vigore della nuova LTC. Tranne una modesta tassa di trattamento che sarà chiesta ai consumatori, saranno i fornitori di servizi a finanziare in gran parte le procedure di conciliazione.
Il bisogno di una procedura extragiudiziaria
La liberalizzazione delle telecomunicazioni ha portato a una diminuzione dei prezzi e a un ampliamento della scelta per i consumatori. Tuttavia, non li protegge dal sorgere di eventuali controversie con i numerosi fornitori di servizi presenti sul mercato. Il moltiplicarsi delle offerte disponibili e la loro crescente complessità non facilita certo le cose. Per i consumatori è talvolta difficile raccapezzarcisi e far valere le loro ragioni in caso di controversia. Rimane comunque sempre la possibilità di avviare un'azione legale contro un fornitore indelicato. Tuttavia, per il loro costo e la loro complessità, le vie legali sono spesso poco adatte alle cause con uno scarso valore in gioco, come lo sono ad esempio i casi relativi al consumo privato di servizi di telecomunicazione o di servizi a valore aggiunto. In queste circostanze, le procedure di negoziazione, di mediazione, di conciliazione o di arbitrato sono fondamentali.
Obiettivo e natura dell'organo di conciliazione
L'obiettivo dell'organo di conciliazione ai sensi della LTC è quello di trovare soluzioni eque alle controversie tra clienti e fornitori di servizi di telecomunicazione o di servizi a valore aggiunto. Non si tratta obbligatoriamente di determinare chi ha torto e chi ha ragione dal punto di vista legale, ma di appianare il conflitto e trovare una soluzione accettabile per le parti in causa. L'organo di conciliazione si occupa solo delle controversie di diritto civile e non delle questioni di diritto pubblico, come ad esempio l'autorizzazione ad installare un'antenna di telefonia mobile. Occorre notare che non è in alcun caso un ente di sorveglianza del mercato. Non offre un servizio d'arbitrato, ma una procedura di composizione extragiudiziaria delle controversie. Inoltre, le parti mantengono intatto il loro diritto di agire in giudizio, il che sarebbe escluso in una procedura d'arbitrato.
Le regole di funzionamento
Le regole di funzionamento dell'organo di conciliazione sono contenute nell'ordinanza sui servizi di telecomunicazioni (OST). In linea di massima deve soddisfare esigenze d'indipendenza, imparzialità, trasparenza ed efficacia. Inoltre, non può essere sottoposto ad alcuna direttiva generale o particolare concernente la risoluzione di una controversia, le persone incaricate di disciplinare le controversie devono avere le necessarie competenze professionali, la procedura di conciliazione deve essere equa e l'organo di conciliazione deve pubblicare ogni informazione utile a garantire la trasparenza della sua attività.
Compito svolto dall'UFCOM o da un delegato?
Nei prossimi mesi, l'UFCOM esaminerà le varie alternative dategli dal legislatore, ossia creare un organo di conciliazione o incaricare un terzo di farlo. In questo contesto è del tutto ipotizzabile delegare il compito di conciliazione a un organo istituito dal settore delle telecomunicazioni. Occorre tuttavia precisare che se questo compito fosse delegato, l'organo di conciliazione "privato" dovrebbe rispettare il principio d'imparzialità e d'indipendenza nei confronti del settore telecom e/o delle organizzazioni per la protezione dei consumatori. In tal caso, spetterebbe all'UFCOM approvare la nomina del responsabile dell'organo e il regolamento di conciliazione.
Ritornare alla pagina precedente UFCOM Infomailing N. 6